CONDIZIONI GENERALI
DI PARTECIPAZIONE AI VIAGGI
1)
Premessa: Nozione di pacchetto turistico ai sensi dell’art.2
no.1 D.L. no.111 del 17.03.95 di attuazione della Direttiva
90/314 CEE, i pacchetti turistici hanno per oggetto i viaggi, le
vacanze ed i circuiti “tutto compreso” risultanti dalla
prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito
indicati, venduti ed offerti in vendita ad un prezzo forfettario
e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendendosi per un
periodo di tempo comprendente almeno 1 notte: a)
trasporto b) alloggio c)
servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio.
(omissis). Che costituiscano parte significativa del “pacchetto
turistico”.
2)
Disciplina applicabile il contratto è regolato dalle previsione
che seguono, dalle clausole indicate nella documentazione di
viaggio consegnata al partecipante, e dal Decreto Legislativo
no.111 del 17 marzo 1995, dalla Direttiva CEE 90/314, dalle
convenzioni internazionali in materia, ed in particolare dalla
Convenzione di Bruxelles del 20.04.1970, resa esecutiva con
Legge 29.12.1977 no.1084, dalla Convenzione di Varsavia del
12.10.1990 no.41, dalla Convenzione di Berna del 25.02.1961 sul
trasporto ferroviario, resa esecutiva legge no. 806 del
02.03.1963 in quanto applicabili ai servizi oggetto del
pacchetto turistico, nonché dalle previsioni in materia di
Codice Civile e dalle altre norme di diritto interno in quanto
non derogate dalle previsioni del presente contratto. La
responsabilità dell’Organizzatore non può in nessun caso
eccedere i limiti delle leggi citate.
3)
Prenotazioni: L’accettazione delle prenotazioni è subordinata
alla disponibilità di posti.
La prenotazione si intende perfezionata al momento della
conferma scritta da parte dell’Organizzatore. Le indicazioni
relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti
contrattuali, negli opuscoli, ovvero in altri mezzi di
comunicazione, saranno fornite dall’Organizzatore in tempo utile
prima dell’inizio del viaggio.
4)
Pagamenti: All’atto della prenotazione dovrà essere versato un
acconto pari al 25% della quota di partecipazione e l’intera
quota di iscrizione – se prevista-. Il Saldo dovrà essere
versato 30 giorni prima della partenza. Per le iscrizioni
effettuate nei 30 giorni precedenti la data di partenza dovrà
essere versato l’intero ammontare al momento dell’iscrizione. La
mancata effettuazione dei pagamenti di cui sopra, alle date
stabilite, costituisce clausola risolutiva espressa del
contratto, tale da determinare la risoluzione, fatto salvo il
risarcimento degli ulteriori danni subiti dall’Organizzatore.
5)
Validità delle quote di partecipazione: Le quote di
partecipazione sono stabilite in base al corso dei cambi ed a i
costi dei servizi in vigore al 01.11.1996. Le quote potranno
essere variate fino ai 20 giorni precedenti la data fissata per
la partenza, di conseguenza delle variazioni del corso dei cambi,
delle tariffe dei vettori, dei diritti e delle tasse. La
revisione del prezzo sarà determinata in proporzione alla
variazione dei citati elementi ed al Partecipante verrà fornita
l’indicazione della variazione dell’elemento di prezzo che ha
determinato la revisione stessa. Il Partecipante ha facoltà di
recedere dal contratto se l’aumento del prezzo globale eccede il
10%, purchè ne dia comunicazione scritta all’Organizzatore entro
7 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione relativa
all’aumento. Diversamente, l’aumento si intende accettato.
6) Cessione: Il Viaggiatore
che sia nell’impossibilità di usufruire del viaggio prenotato
può cedere la propria prenotazione ad una persona che soddisfi
tutte le condizioni richieste per la partecipazione al viaggio,
(passaporto, visti, certificati sanitari, condizioni e
situazioni personali) sempre che:
a) L’Organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4
giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza,
dando contestualmente comunicazione circa le generalità complete
della persona a cui il partecipante intende cedere la
prenotazione.
b) Non vi ostino ragioni
attinenti al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari, alla
sistemazione alberghiera, al servizio di trasporto o comunque
tale da rendere impossibile la fruizione del pacchetto da parte
di persona diversa dal partecipante rinunciatario.
c) Il soggetto subentrante
rimborsi alla Organizzazione tutte le spese sostenute per
procedere alla sostituzione nella misura in cui verrà
quantificata all’atto della comunicazione della cessione.
Tuttavia L’Organizzatore sarà responsabile dell’eventuale
mancata accettazione del nuovo nominativo da parte dei terzi
fornitori dei servizi.
Il cliente rinunciatario dovrà in ogni caso corrispondere la
quota d’iscrizione, se prevista.
Sarà inoltre solidamente responsabile con il cessionario per il
saldo del prezzo, nonché per gli impegni di cui alla lettera c)
del presente articolo.
7)
Recesso: Se un partecipante scritto al viaggio dovesse
rinunciare, deve comunicarlo per scritto all’organizzatore ed
avrà diritto al rimborso della somma versata al netto della
quota d’iscrizione e delle penalità cui di seguito elencate che
vanno calcolate sull’importo totale di quanto prenotato, nonché
degli oneri e delle spese da sostenere per l’annullamento dei
servizi, pacchetti turistici individuali con servizi regolari di
linea a tariffa normale e con soggiorno in hotel:
10% dall’atto della prenotazione fino a 30gg prima della
partenza
30% da 29 a 21gg prima della partenza
50% da 20 a 11 gg prima della partenza
75% da 10 a 3 gg prima della partenza
nessun rimborso dopo tale termini
Per tutte le combinazioni , nessun rimborso sarà accordato a chi
non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo
svolgimento del viaggio stesso. Cosi pure nessun rimborso
spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o
inesattezza dei previsti documenti personali di espatrio.
8)
Mancata esecuzione del viaggio: L’Organizzatore può annullare il
contratto, totalmente o parzialmente, senza alcuna indennità:
a) Per circostanze di carattere eccezionale
b) Quando il numero minimo dei viaggiatori previsto nel
programma non sia stato raggiunto e sempre che ciò sia portato a
conoscenza del partecipante almeno 20gg prima della partenza del
viaggio. In entrambi i casi al cliente spetta il rimborso
integrale delle quote versate entro 7gg lavorativi dal momento
del recesso o della cancellazione, escluso ogni ulteriore
rimborso.
9)
Modifiche del pacchetto turistico: L’Organizzatore potrà, in
presenza di ragionevoli motivi, introdurre variazioni al
programma purchè i servizi effettivamente erogati non siano
oggettivamente inferiori a quelli previsti ( es. Le sistemazioni
alberghiere potranno essere diverse da quelle previste, purchè
la categoria del albergo non sia inferiore a quella indicata nel
programma). Qualora intervengano modifiche significative di uno
o più elementi dei servizi compresi nel pacchetto, il
Partecipante ha diritto a recedere dal contratto senza pagamento
di penali purchè ne dia comunicazione scritta all’Organizzatore
entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento dell’avviso di
modifica. L’Organizzatore , qualora dopo la partenza non possa
fornire una parte essenziale dei servizi contemplati nel
contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza
supplementi di prezzo a carico del Partecipante e, qualora le
prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle
previste, risarcirlo in misura pari a tali differenze. Qualora
non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la
soluzione predisposta dall’Organizzatore venga rifiutata per
serie, giustificate e comprovate ragioni. L’Organizzatore
fornirà un mezzo di trasporto equivalente a quello originario
previsto per il ritorno al luogo di partenza. In tutti i casi di
cui sopra, il Partecipante ha diritto ad essere risarcito di
ogni danno diretto, ove sussista colpa dell’Organizzatore. In
ogni caso di risarcimento dovuto in base al contratto,
opereranno le limitazioni di responsabilità previste dalla legge
o dalle vigenti convenzioni internazionali, di cui è parte
l’Italia, in materia di viaggi e trasporto. Le richieste di
modifiche da parte del Partecipante a prenotazioni già accettate,
obbliga l’Organizzatore soltanto se e nei limiti in cui possano
essere soddisfatte. In ogni caso la richiesta di modifiche
comporta l’addebito al Partecipante delle maggiori spese
sostenute.
10)
Obblighi dei partecipanti: I Partecipanti dovranno essere
muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per
tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di
soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero
eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno atttenersi all’osservanza
delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le
informazioni fornitegli dall’Organizzatore, nonché ai
regolamenti e alle disposizioni amministrative e/o legislative
relative al pacchetto turistico. I Partecipanti saranno chiamati
a rispondere di tutti i danni che l’Organizzatore dovesse subire
a causa della loro inadempienza alle sovranominate obbligazioni.
Il Partecipante è tenuto a fornire all’Organizzatore tutti i
documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili
per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei
confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile
verso l’Organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di
surrogazione. Il Partecipante comunicherà altresi per iscritto
all’Organizzatore, all’atto della prenotazione, quei particolari
desiderata che potranno eventualmente formare oggetto di accordi
specifici sulle modalità del viaggio, semprechè ne risulti
possibile l’attuazione.
11)
Classificazione alberghiera: La sistemazione alberghiera,
in assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle
competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della C.E.E
cui il relativo servizio si riferisce, è stabilita dall’Organizzatore
in base ai propri criteri di valutazione degli standards di
qualità.
12)
Responsabilità dell’organizzazione: L’organizzatore
risponde dei danni arrecati ai partecipanti a motivo dell’inadempimento
totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia
che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da
terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è
derivato da fatto del partecipante (ivi comprese iniziative
autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione
dei servizi turistici) o da quello estraneo alla fornitura delle
prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza
maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso Organizzatore non
poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente
prevedere o risolvere.
13)
Limite del risarcimento: Il risarcimento dovuto dall’Organizzatore
non può in nessun caso essere superiore alle indennità
risarcitorie previste dalle Convenzioni Internazionali,
richiamate al precedente art. 2, in riferimento alle prestazioni
il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità, sia a
titolo contrattuale che extracontrattuale. In ogni caso il
limite risarcitorio per danni diversi da quelli alla persona non
può superare l’importo di 5.000 franchi oro germinal per
qualsiasi altro danno previsto dall’art. 13 n. 2 C.C.V. Qualora
il testo originale delle predette Convenzioni avesse a subire
emendamenti , o nuove Convenzioni Internazionali concernenti le
prestazioni oggetto del pacchetto turistico entrassero in
vigore, si applicheranno i limiti risarcitori previsti dalle
fonti di diritto uniforme vigenti al momento del verificarsi
dell’evento dannoso.
14)
Obbligo di assistenza: L’Organizzatore è tenuto a
prestare le misure di assistenza al Viaggiatore imposte dal
criterio di diligenza professionale esclusivamente in
riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di
legge o di contratto.
15)
Reclami e denunce: Il Consumatore, a pena di decadenza,
deve denunciare per iscritto sotto forma di reclamo all’Organizzatore
le diformità e i vizi del pacchetto turistico, nonché le
inadempienze nella sua organizzazione o realizzazione, all’atto
stesso del loro verificarsi o , se non immediatamente
riconoscibili, entro 10gg. dalla data del previsto rientro
presso la località di partenza. Qualora i reclami siano
presentati nel luogo di esecuzione delle prestazioni turistiche.
L’Organizzatore deve prestare al Consumatore l’assistenza
richiesta del precedente art. 14 al fine di ricercare una pronta
ed equa soluzione. Analogamente dovrà provvedere l’Organizzatore
anche in caso di reclamo presentato al termine del viaggio,
garantendo in ogni caso una sollecita risposta alle richieste
del Consumatore. Il Viaggiatore decade dal diritto di chiedere
all’Organizzatore il risarcimento degli eventuali danni per
perdite di denaro, oggetti di rilevante valore economico e
titoli di ogni genere, qualora non abbia denunciato per iscritto
detti beni prima dell’inizio del viaggio e conseguentemente non
li abbia assicurati.
16)
Assicurazione spese di annullamento e di rimpatrio: Se
non espressamente comprese nel prezzo, al momento della
prenotazione è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare
speciali polizze assicurative (facoltative) per le spese
derivanti dall’annullamento del viaggio, ovvero per infortunio o
perdita di bagagli. Sarà possibile inoltre stipulare una
assicurazione e un contratto di assistenza in caso di incidenti
e malattie che coprano le spese di rimpatrio.
17)
Assicurazioni – fondo di garanzia: Sol y Son Italia S.r.l.
è coperta da Polizza assicurativa nr. 47606 con la compagnia Cea
Gruppo Ras per la responsabilità civile di cui agli art. 15 e 16
del D.Lgs. 111 del 17.03.95. Ai sensi dell’art 21 D.Lgs. 111/95
è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un
Fondo Nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi in
caso di insolvenza o di fallimento del venditore dell’Organizzatore,
per il rimborso del prezzo versato e di rimpatrio nel caso di
viaggi all’estero. Il Fondo deve altresi fornire un’immediata
disponibilità economica in caso di rientro forzato dei turisti
da paesi extracomunitario in occasioni di emergenze imputabili o
meno al comportamento dell’Organizztore.
18)
Foro competente/ clausola compromissoria : Per ogni
controversia dipendente dal presente contratto sarà competente
esclusivamente il Foro dove ha sede il Tour Operator.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art.16 della legge 269
del 03/08/98: La legge italiana punisce con la pena della
reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla
pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.
Organizzazione tecnica:
Sol y Son Italia S.R.L
Licenza 1/97 Roma Regionale Lazio
Programmi redatti in conformità
Con la legge Regionale Lazio
No. 83 del 17.09.84
Polizza fidejusoria nr. 47850
Autorizzazione in richiesta
|